Cassazione Civile, 7 febbraio 2024, n. 3460, Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo

Mutuo – usura – assicurazione – inclusione TAEG – contestualità – costo totale del credito

“I premi assicurativi, del resto, ove versati in funzione della stipula del contratto di finanziamento, costituiscono una spesa facente parte del “costo totale del credito” (…) in particolare, “i premi assicurativi” se, come può presumersi in caso di contestualità della stipulazione, “la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte (…) 

Si tratta, peraltro, di un costo che, per sua natura, essendo funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all’integrale restituzione del finanziamento, non può che essere computato (al pari degli interessi corrispettivi, che, pur pagati periodicamente, condividono con esso la natura complessivamente remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice) non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell’erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell’intera durata del rapporto così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto.”

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