Tribunale di Bari, 30 maggio 2023, n. 2160, Est. De Palma

Mutuo – usura – spese di assicurazione – inclusione TEG – superamento tasso soglia

“(…) in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all’operazione di credito e la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova. Ne deriva che la facoltatività e la contestualità della stipula della polizza rispetto al mutuo non sono dirimenti e che la contestualità lascia solo presumere il collegamento che comunque può essere diversamente provato ricorrendo anche alle presunzioni semplici.

(…)

Nel caso che ci occupa, pur se l’assicurazione sulla vita non risulta essere obbligatoria e pur se non è contestuale perché stipulata sette giorni dopo il contratto di mutuo, vi sono altri indici che invece favoriscono un’interpretazione volta al collegamento negoziale tra i due contratti. Tali indici si identificano: l) nell’importo assicurato corrispondente a quello del mutuo (€ 43.000,00); 2) nell’identità della durata della copertura assicurativa con la durata del finanziamento (quindici anni); 3) nel fatto che nel testo negoziale della polizza assicurativa si fa espresso riferimento proprio al “mutuo erogato il 10104/2012” e la polizza stessa è denominata “Progetto Mutuo Protetto”; 4) l’assicurazione è stata stipulata con una società che appare riferibile alla (…) come si evince dalla parte superiore della pagina contrattuale ove accanto al logo recante il nome dell’assicuratore “UNIQA Assicurazioni” è collocato il logo della (…)”.

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