Corte d’Appello di Cagliari Sez. Sassari, 7 settembre 2023, n. 290, Pres. Rel. Spanu

Finanziamento – usura – TEG – assicurazioni facoltative – inclusione

“Agli effetti delle Istruzioni sopra citate, il carattere obbligatorio di una polizza assicurativa risiede nella sua indefettibilità per ottenere il finanziamento alle condizioni offerte e ciò in quanto il finanziatore abbia interesse alla sua stipulazione per mantenere inalterata o comunque preservata la situazione di solvibilità del debitore, come valutata al momento della concessione del credito.
La connessione al finanziamento, che prescinde dall’attribuzione formale di polizza facoltativa assunta in contratto, va dunque indagata non sotto il profilo soggettivo della persona del beneficiario (…) bensì con riferimento alla funzione mediata di tutelare (anche) il finanziatore dal rischio che il verificarsi degli eventi negativi previsti in polizza possa incidere negativamente sulla capacità del debitore ad adempiere al rimborso rateale. ln questi termini la funzione di copertura anche del rischio del creditore deve essere rilevante nell’economia del contratto assicurativo affinché se ne possa sancire l’obbligatorietà, a prescindere dalla previsione del diritto inderogabile dell’assicurato di recedere dal rapporto.”

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