ABF Napoli, 22 Giugno 2022, n. 2673. Pres. Carriero. Est. Sbordone

Carta credito revolving – modifiche successive TAN – obbligo forma scritta – nullità – applicazione art. 125 bis

“Il Collegio, tanto premesso e avuto riguardo alla documentazione integrativa prodotta dall’intermediario, evidenzia l’unicità del rapporto di credito contestato. Al contempo rileva però che, nel corso del tempo, sono intervenute delle modifiche alle numerazioni delle carte associate alla linea di credito de qua, al limite di fido e al TAN (sia nel periodo antecedente al 2009 che a quello successivo), senza alcuna pattuizione scritta tra le parti. In tali circostanze (distanza temporale tra il contratto originario e la concessione del credito a uso rotativo, novità dell’assetto di interessi creato dal nuovo negozio revolving), il Collegio di Coordinamento, con dec. n. 3257 del 2012, ha ritenuto l’operazione economica del tutto indipendente rispetto al contratto originariamente perfezionatosi, concludendo per la nullità del contratto di credito rotativo privo dei necessari requisiti di forma ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, TUB. Il Collegio, esaminata la detta documentazione, ritiene di giungere alle medesime conclusioni di cui sopra e, pertanto, considerare nullo il contratto poiché privo di forma. Quanto alle conseguenze della nullità, queste possono ravvisarsi, stante la dichiarata autonomia dell’operazione di finanziamento in contestazione (del 2016) rispetto a quella originaria (del 2004) e in considerazione della domanda formulata dal ricorrente, nella formulazione del comma 9 dell’art. 125 bis TUB (“In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili”).”

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