Tribunale di Varese, 23 febbraio 2024, n. 232

Contratti bancari – prestito vitalizio ipotecario – finanziamento – abusività operazione – legittimità causa tipica

“Anzitutto, è indubbio che il contratto di prestito vitalizio concluso da , non sia qualificabile quale “mutuo di scopo”.

(…)

Nel caso di specie, non è emerso alcun interesse proprio del mutuante

(…)

Se così è, non determina nullità della causa né sviamento della causa in concreto, la destinazione impressa dal sovvenuto alle somme erogate dalla Banca in quanto la stipulazione di un contratto di finanziamento, anche ove diretta a ristrutturare pregresse esposizioni debitorie non integra, di per sé, un’ipotesi di frode alla legge, non sussistendo alcuna disposizione legislativa che vieti o sanzioni il compimento di tale operazione economico – giuridica.”

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