Tribunale di Salerno, 11 marzo 2024, n. 1311, Est. D’Ambrosio

Contratti bancari – cessione crediti – difetto legittimazione attiva – sdoppiamento titolarità credito

“(…) è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessione del credito è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario.

Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione.

Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito.”

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