Tribunale di Siracusa, 12 maggio 2022, Pres. Milone, Rel. Maida

Contratti bancari – mancanza data certa – esistenza rapporto contrattuale

“La mancanza di data certa della documentazione contrattuale prodotta dalla banca, infatti, comporta unicamente l’inopponibilità al fallimento delle clausole contrattuali che sui documenti medesimi si assume siano rappresentate, con la conseguenza che le predette clausole non possono essere considerate nei termini dell’effettiva regolamentazione del relativo rapporto. Non esclude, però, l’esistenza stessa del rapporto contrattuale (la cui prova è questione affatto distinta da quella riguardante l’opponibilità delle clausole) talché, ove risulti provata la corresponsione di una o più somme da parte della banca, deve essere riconosciuto a quest’ultima un corrispondente credito restitutorio per la linea capitale; credito che rinviene la sua fonte nel medesimo titolo contrattuale, si da potersi considerare ricompreso nella originaria domanda, anche in assenza di una domanda restitutoria subordinata fondata sull’art. 2033 c.c.”

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