Corte di Appello di Firenze, 15 aprile 2024, n. 720, Pres. Delle Vergini, Rel. Nannipieri

Finanziamenti – manipolazione tasso EURIBOR – condotta anticoncorrenziale – intesa a valle – insussistenza

“In conclusione: ferma la “prova privilegiata” della condotta anticoncorrenziale in precedenza descritta quale accertata dalla Commissione, il contratto di mutuo ipotecario per cui è causa in nessun caso può considerarsi attuativo o comunque obbiettivamente e finalisticamente collegato a tale condotta anticoncorrenziale: la banca mutuante non ha in alcun modo partecipato alla pratica collusiva, che aveva un ambito oggettivo del tutto distinto ed era diretta ad influenzare l’andamento di altri e diversi prodotti finanziari; non vi è alcun elemento concreto per ritenere che la banca si sia in qualche modo (inconsapevolmente) giovata delle altrui pratiche collusive con pregiudizio della sua controparte contrattuale.

Il riferimento, quanto al tasso variabile, al parametro Euribor non è dunque in collegamento esecutivo con l’accertata condotta anti-competitiva, né è diretto a realizzarne gli scopi illeciti e non vi è ragione alcuna per la sanzione di invalidità “derivata”.”

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