ABF Bologna, 12 gennaio 2024, prot. 578/24, Pres. Marinari, Rel. Lombardi

Contratti bancari – frodi informatiche – phishing – funzionamento autenticazione “forte” – responsabilità intermediario

“(…) da quanto affermato dall’intermediario e dalle evidenze da questo allegate, non emerge con chiarezza se in fase di autorizzazione dell’operazione fraudolenta sia stata effettuata la chiamata “SecureCall”. Inoltre, il campo “operation phase” dei log sopra riportati reca la dicitura “OTP”, sebbene l’intermediario nulla specifichi sul punto.

Le carenze ora evidenziate comportano, pertanto, che il Collegio non debba procedere alla valutazione della sussistenza degli indici di colpa grave in capo all’utilizzatore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 17.600,00 (diciassettemilaseicento/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.”

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