Tribunale di Milano, 18 marzo 2024, n. 2975, Est. Favarolo

Finanziamento – consumatore – estinzione anticipata – applicazioni principi Lexitor – rimborso costi up-front

“Alla luce delle suddette considerazioni e in applicazione dei principi enunciati, a prescindere dall’esatta individuazione dei costi indicati nei tre contratti di finanziamento oggetto d’esame quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, la signora (…) ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito.

Conseguentemente, deve essere anche dichiarata la nullità delle clausole dei contratti di finanziamento, che prevedono l’irripetibilità di costi, oneri e commissioni, ponendosi dette pattuizioni in contrasto con l’art. 125, comma 2, T.U.B..”

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