Tribunale di Roma, 28 febbraio 2024, Est. D’Alessandro

Finanziamenti – estinzione anticipata – Lexitor – rimborso costi up-front

“considerato che, secondo quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella già citata sentenza Lexitor, l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto;

(…)

che dunque, applicando gli esposti principi al caso di specie, anche la commissione di accensione e la provvigione dell’agente rientrino nell’ambito della rimborsabilità prevista dall’art. 125-sexies, a nulla valendo la diversa previsione contenuta nelle contestate clausole del contratto concluso tre le parti, le quali sono nulle per contrasto con la testé citata norma imperativa;

(…)

che la quantificazione operata dall’appellante secondo il criterio di proporzionalità lineare sia dunque corretta;

(…)

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 14743 del 12 luglio 2023, così provvede:
1. – dichiara nulla la sentenza impugnata;”

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