Cassazione Civile, 29 dicembre 2023, n. 36404, Pres. Di Marzio, Rel. Marulli (ordinanza)

Finanziamenti – usura – superamento tasso soglia – penale estinzione anticipata – esclusione

“Deriva da ciò l’impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi, atteso non solo, che, come bene ha detto la Corte d’Appello, vi è alternatività tra l’una e gli altri, postulando la prima l’estinzione del rapporto la cui continuità è invece presupposta dai secondi, ma perché è proprio la natura di penale per il recesso, che incarna la commissione di estinzione anticipata, ad escludere che essa possa computarsi ai fini della verifica di non usurarietà. «La commissione in parola», si legge esaustivamente nel precedente richiamato, « non è infatti collegata, se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello, sicché non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella».”

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