Tribunale di Pescara, 6 febbraio 2024, n. 215, Est. Franceschelli

Contratti bancari – phishing – responsabilità contrattuale banca – operazioni non autorizzate – risarcimento cliente

“Deve dunque ritenersi che, nel caso di specie, la Poste Italiane non abbiano dimostrato l’adozione di tutte le più avanzate misure di sicurezza idonee a garantire il cliente, essendo anzi terzi riusciti a inviare sulla utenza cellulare di un cliente messaggi apparentemente riconducibili alla convenuta e telefonate apparentemente provenienti dalla stessa convenuta, né abbiano provato la riconducibilità delle operazioni effettuate alla volontà dell’utente o, comunque, a suo dolo o colpa grave.

(…)

Deve essere dunque ritenuta la responsabilità contrattuale della società convenuta per le operazioni eseguite in assenza di autorizzazione da parte degli attori, (…) e, per l’effetto, la stessa deve essere condannata alla corresponsione, nei confronti degli attori, di detta somma, oltre agli interessi legali (…)”.

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