Tribunale di Taranto, 15 dicembre 2023, n. 3112, Est. Seclì

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – differenza tra cessione contratto e cessione credito – opponibilità anomalie genetiche

“Come detto, il credito vantato dalla società opposta nei confronti dell’opponente è stato oggetto di un contratto di cessione, ovvero di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B. (…) In tali casi, la società cessionaria (…), subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti di finanziamento contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all’azione volta ad impugnare il contratto di finanziamento, per presunte anomalie genetiche, è unicamente la società erogatrice del finanziamento, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito (…) Solo con la cessione del contratto (e non del solo credito), infatti, si verifica una successione inter vivos a titolo particolare di un soggetto nella stessa posizione contrattuale di altro soggetto.”

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