Cassazione Civile, 29 febbraio 2024, n. 5478, Pres. De Chiara, Rel. Campese (ordinanza)

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – onere prova banca – contratto autonomo di garanzia

“Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.

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È noto che la banca che si pretenda creditrice di un soggetto deve fornire la prova del proprio assunto e, in presenza di un rapporto regolato in conto corrente (come può certamente essere anche quello di apertura di credito), produrre gli estratti a partire dall’inizio del rapporto medesimo, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertite per il correntista ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto

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«L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un ‘evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale».”

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