Tribunale di Napoli, Sez. Civ. Esecuzioni, 22 febbraio 2024, Est. Pisciotta (ordinanza)

Contratti bancari – società recupero credito – albo 106 TUB – mancata iscrizione – sospensione procedura esecutiva

“(…) in primis deve pregiudizialmente osservarsi che dalla documentazione depositata dall’opponente, non risulta che la Itacapital sia iscritta nell’albo unico di cui all’art.106 del TUB, per cui effettivamente detta società è priva dei requisiti per poter promuovere le azioni tese al recupero del credito. La stessa società procedente non ha neppure dimostrato, che il credito oggetto della procedura esecutiva sia stato inserito nell’operazione di cessione in blocco del credito (Cass. n. 5857 /2022 e n.3405/2024).

(…)

Accoglie la richiesta di sospensione della procedura esecutiva (…)”

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