Tribunale di Roma, 10 gennaio 2024, Est. Zimpo

Contratti bancari – fideiussione – coobbligato – decadenza ex art. 1957 c.c.

“Va premesso che nel nostro ordinamento non è rinvenibile la figura del “coobbligato”, la quale per giurisprudenza costante (Tribunale di Firenze, 23 maggio 2019, n. 1647) è invece riconducibile a quella del fideiussore espressamente prevista dal codice civile agli artt. 1936 e ss. e, in particolare, al disposto di cui all’art. 1957 c.c., ai sensi del quale il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l’adempimento dal fideiussore.

Si osserva che per consolidato orientamento giurisprudenziale l’istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente “giudiziale”, e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l’accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (in questo senso vedi Cass. 16041/16; 1724/16).

Non costituisce pertanto idonea “istanza” ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale.

(…)

Ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per intervenuta decadenza dal diritto di garanzia previsto dall’art. 1957 c.c.”.

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