Corte d’Appello di Cagliari sez. dist. Sassari, 18 gennaio 2024, n. 41, Pres. Spanu, Rel. Caleffi

Contratti bancari – manipolazione tasso Euribor – nullità parziale – ricalcolo tasso legale

“La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 per violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 legge antitrust è invece utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.

(…)

Nel caso di specie, il tasso di interesse variabile determinato nell’allegato “A -lettera di concessione di mutuo” di cui al contratto in data 13.10.2006, deve essere sostituito dal tasso legale vigente nel periodo 29.09.05/30.05.08, con una differenza di euro 9.423,12 rispetto all’ammontare degli interessi pagati dalla mutuataria (v. elaborazione dei dati svolta dal c.t.u. nominato nel presente grado). La sostituzione del tasso, infatti, deve essere integrale e non solo relativa al tasso Euribor, posto che, seppure il tasso Euribor rappresenti la quota variabile cui si aggiunge una quota fissa, il tasso contrattuale non è frazionabile arbitrariamente dall’interprete salvando la quota fissa, verosimilmente determinata anche in ragione della quota variabile, e pertanto il tasso va sostituito nella sua interezza.”

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