Tribunale di Teramo, 15 dicembre 2023, Est. Fazzini

Contratti bancari – investimenti – obblighi informativi intermediario – condanna risarcimento danno

“(…) deve ritenersi che nel caso di specie manchi la prova che l’intermediario, al di là dello schermo formalistico offerto dalle predette dichiarazioni, meramente di stile e di stampo generico (peraltro riprodotte in senso analogo in tutti i contratti stipulati con ciascuno degli attori), abbia assolto all’onere informativo in relazione alle specifiche caratteristiche e rischi del prodotto finanziario collocato, nonché in merito alla calibrazione del prodotto commercializzato alle caratteristiche del cliente a fronte delle specifiche contestazioni effettuate dagli attori, infatti, nulla ha allegato o dimostrato la convenuta, che non ha articolato istanze istruttorie volte a dar prova dell’avvenuta specifica informazione, ma ha sostanzialmente articolando le proprie difese facendo leva esclusivamente sulla documentazione contrattuale.”

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