Tribunale di Firenze, 4 ottobre 2023, n. 2807, Est. Castagnini

Contratti bancari – consumatore – nullità parziale fideiussioni – decadenza termini ex art. 1957 c.c.

“Nel caso di specie, parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. (…) alla trattativa con il sig. (…) essendosi limitata a dedurre di aver garantito la doppia sottoscrizione come richiesto dall’art. 1341 II co. c.c. (…).

Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni (…), da cui deriva la reviviscenza del termine di 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell’art. 1957 c.c..

(…)

Considerato quindi che, come sopra enunciato, difetta la prova dell’attivazione della Banca nei confronti del debitore principale attraverso la promozione di istanze stragiudiziali o giudiziali, nonché della diligente coltivazione delle istanze medesime da parte della Banca nei confronti del debitore principale nei termini di cui all’art. 1957 c.c., considerato che parte creditrice ha agito in giudizio nei confronti del garante dopo molti anni dalla scadenza dell’obbligazione, lo stesso deve ritenersi liberato dal vincolo fideiussorio con riferimento al credito oggetto di ingiunzione e la Banca decaduta dal diritto a far valere in giudizio le proprie ragioni di credito.

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.”

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