Corte di Appello di Caltanissetta, 1° settembre 2023, n. 301, Pres. Giambertoni, Est. Lo Giudice

Contratti bancari – intermediazione finanziaria – decorrenza prescrizione – risarcimento danno

“Alla luce infatti dell’art. 2935 c.c., per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, sembra più coerente con la ratio della disposizione dell’art. 2947 c.c. ritenere che il dies a quo della prescrizione quinquennale coincida con il giorno in cui è stato conferito l’incarico di procedere all’acquisto dei titoli oggi contestati.

Attesa infatti la particolarità della fattispecie in esame, si ritiene che il danno sia qui ravvisabile nella lesione della libertà negoziale dell’investitore, dal momento che le operazioni de quibus sono state eseguite senza la preventiva tutela della stipula del contratto quadro: le perdite, invece, costituiscono una conseguenza dell’illecito consumato dalla banca, ragion cui la decorrenza della prescrizione giammai potrebbe essere ancorata al momento della loro individuazione.”

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