Tribunale di Firenze, 7 marzo 2023, n. 685, Est. Vitiello

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – omesso deposito contratto cessione – difetto legittimazione cessionario

“In particolare, con riguardo al tipo di prova che debba essere fornita dal cessionario nel caso di assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione così come risultanti dalla Gazzetta Ufficiale, il Tribunale citato ha ritenuto necessari i seguenti requisiti ai fini di dimostrare la legittimazione attiva del cessionario: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che è il presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti e la prova dell’inclusione del singolo credito in caso di contestazione. E la prova in questione deve essere assolta con la produzione del contratto di cessione corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti.”

Testo integrale