Tribunale di Lamezia Terme, 27 febbraio 2023, n. 127, Est. Regasto

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – difetto legittimazione cessionario

“Tanto premesso, nella vicenda in esame non è stata dimostrata la titolarità della cessionaria e dei vari passaggi successivi alle cessioni del credito in questione, posto che la relativa prova passava necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione e dell’estratto della Gazzetta Ufficiale relativo alla pubblicazione della cessione dei crediti in blocco che contengano l’indicazione dei crediti inclusi ed esclusi dalla cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco (vedi Cass. civ., sez. VI, 20/7/2022, n. 22754) o, in alternativa, e secondo un orientamento meno rigoroso recentemente espresso dalla condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Firenze, ord. 23 gennaio 2020) e pure confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. n. 10200/2021) quantomeno tramite una liberatoria rilasciata dall’istituto di credito cedente, nella specie del tutto omessi, cui segue il riconoscimento dell’assenza di titolarità del credito da parte della società ricorrente in monitorio.

Va rammentato, che il difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso, può essere una delle ragioni che giustificano la istaurazione di un processo di opposizione a decreto ingiuntivo e che possono determinare la revoca dello stesso.”

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