Tribunale di Cremona, 18 ottobre 2022, Est. Moro

Fideiussioni omnibus – schema ABI – decadenza garanzia ex art. 1957 c.c.

“Gli attori si sono obbligati a corrispondere l’importo dovuto da (…) E “a semplice richiesta scritta” della banca e non hanno adempiuto la prestazione pattuita nonostante la creditrice abbia correttamente richiesto il pagamento. In applicazione del principio di autoresponsabilità, gli attori, soggetti pienamente consapevoli del debito della società garantita e del dovere di corrispondere la massa monetaria oggetto della fideiussione, non possono giovarsi della propria condotta inadempiente in danno della parte che si è comportata diligentemente.
In conclusione, sebbene le clausole esaminate (cd. clausola di reviviscenza, la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la cd. clausola di sopravvivenza) siano nulle, il negozio fideiussorio è valido e la creditrice non è decaduta dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c.”.

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