Tribunale di Cagliari, 13 marzo 2024, Est. Scanu (ordinanza)

Fideiussione omnibus – clausola vessatoria – termine ex art. 1957 c.c. – squilibrio contrattuale

“ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che, attesa la sua attitudine a generare sicuri squilibri fra le posizioni dei contraenti (…), sia ragionevolmente sostenibile il carattere abusivo della clausola di cui all’art. 5, ultimo comma, della fideiussione sottoscritta dagli opponenti, mentre, per altro verso, tenuto conto dell’interpretazione dell’art. 1957 cod. civ. offerta dalla prevalente giurisprudenza (…), non sussiste prova che l’opposta abbia agito per ottenere il pagamento dal soggetto garantito prima del 20.03.2020 (data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo), ben oltre i sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (da reputarsi coincidente con la revoca degli affidamenti del 05.04.2018 o, al più, con la diffida ad adempiere del 17.06.2019);

(…)

sospende l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto”.

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