Tribunale di Torino, 7 ottobre 2022, n. 3897, Est. La Manna

Contratti bancari – fideiussioni omnibus – fideiussioni specifiche – modello ABI – nullità parziale

“Il mero invio di una diffida, come rilevato in più occasioni dalla Corte di Cassazione, non può essere intesa quale istanza ai sensi dell’art. 1957 c.c.”

(…)

(…) deve ancora rilevarsi che non può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui l’operatività della invalidità di cui discute sia limitata alle sole fideiussioni omnibus cui farebbe riferimento il provvedimento della Banca d’Italia. Ciò in quanto il principio espresso costituisce un principio di carattere generale che non è legato alle specifiche caratteristiche della fideiussione omnibus ma è estensibile anche alle ordinarie fideiussioni. Nessun rilievo può poi essere attribuito al fatto che il fideiussore sia una società e non un consumatore laddove nessuna limitazione di tal genere può essere fatta derivare dal fatto che l’invalidità derivi dal mancato rispetto della disciplina antitrust. Né la previsione della clausola ex art. 7 del contratto, peraltro non riprodotta nelle copie del contratto depositate, di pagamento a semplice richiesta scritta può essere considerata sufficiente a ritenere comunque non operante il limite di cui all’art. 1957 c.c. non essendo tale contratto, per ciò solo, definibile come contratto autonomo di garanzia in assenza della esclusione per il garante della possibilità di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale (…)

Sulla base di tali considerazioni il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto revocato respingendosi la domanda di condanna al pagamento del medesimo importo nei confronti dell’odierna opponente.”

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