Tribunale di Brescia, 29 luglio 2022, n. 2050, Est. Busato

Contratti bancari – fideiussioni omnibus – modello ABI – nullità non estesa a fideiussione specifica

“Dalla mera lettura delle condizioni contrattuali esaminate nel provvedimento della Banca d’Italia sopra richiamato si evidenzia che la valutazione della coerenza delle clausole contestate alla funzione della garanzia bancaria è stata condotta avendo quale riferimento il solo contratto di fideiussione omnibus.

Dalla lettura della stessa sentenza delle Sezioni Unite nr. 41994/2021 non emerge alcun elemento dal quale desumere l’illiceità delle clausole di cui al provvedimento della Banca d’Italia se inserite in un modulo contrattuale diverso da quello della fideiussione omnibus, essendosi la Corte limitata a statuire l’invalidità delle clausole contrattuali che riproducono clausole che siano frutto di intese anticoncorrenziali.

Poiché la prova che le clausole contrattuali sono state redatte in conseguenza di intese vietate grava sull’attore e, nel caso specifico, tale prova non può ritenersi raggiunta mediante la mera produzione del provvedimento 55/2005 sopra richiamato dal momento che, come già visto, l’esame condotto dall’Autorità Garante in tale sede aveva ad oggetto la sola fideiussione omnibus, l’eccezione di nullità e inefficacia con riguardo a tale rapporto di garanzia non può trovare accoglimento.”

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