Tribunale di Brescia, 6 settembre 2022, Est. Foppa Vicenzini (ordinanza)

Fideiussione – opposizione consumatore – decreto ingiuntivo passato in giudicato – principi C.G.E.

“Tenuto conto che il decreto ingiuntivo azionato esecutivamente non reca alcuna esplicita motivazione in ordine alla valutazione circa l’abusività o vessatorietà delle clausole della fideiussione per cui è causa, in forza della predetta statuizione spetta al giudice dell’opposizione all’esecuzione il potere dovere di operarne la valutazione.

(…)

Qualificato il contratto tra le parti come fideiussione, la previsione dell’art. 6 si palesa peraltro contraria all’art. 33, lett t) codice del Consumo, in quanto, stabilendo che l’obbligazione del fideiussore rimane valida sino all’integrale pagamento di quanto dovuto e senza necessità di escussione del debitore principale, nega al consumatore di far valere l’eccezione di decadenza di cui all’art. 1957 c.c..

Essendo tale clausola vessatoria ai sensi dell’art. 33 codice del Consumo, la medesima è nulla ai sensi dell’art. 36 e pertanto al garante deve essere consentito eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c.”

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