Tribunale di Vicenza, 19 maggio 2022, Pres. Cazzola, Rel. Genovese

Mutuo – erogazione – imprenditore insolvente – nullità

“La stipula di contratti finalizzati all’occultamento dello stato di decozione rappresenta quindi, in sé, un’ipotesi di bancarotta (cfr. Cass. Pen 32899/2011), indipendentemente dal fatto che sia stato utilizzato lo schermo di un diverso soggetto giuridico; essa rende quindi nulli i contratti ex art. 1418 c.c. ed esclude la ripetibilità delle prestazioni effettuate in esecuzione di essi ex art 2035 c.c., in quanto contrarie al buon costume in senso economico.”

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