Tribunale di Venezia, 4 aprile 2022, n. 368, Est. Pitinari

Derivati – oggetto contratto – indeterminatezza – commissioni implicite – mark to market – nullità

“I contratti derivati sono validi solo se l’alea ad essi sottesa è misurabile secondo criteri riconosciuti, nonché esplicitata nel contratto e alla presenza di un chiaro accordo tra le parti. (…) A tale impostazione consegue che, ove dal contratto emergano valori iniziali negativi dello strumento da qualificarsi come commissioni implicite per il servizio fornito, si pone il problema di stabilire se tale retribuzione abbia fornito oggetto di accordo negoziale tra i contraenti. Se tale elemento del contratto risulta essere indeterminato e se la pattuizione sul punto non si è formata, il contratto deve essere dichiarato nullo con i conseguenti effetti restitutori.”

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