Tribunale di Benevento, 13 maggio 2022, n. 1172, Est. Cusani

Titoli azionari – investimento – risarcimento danno – quantificazione

“Riguardo alla quantificazione del danno subito dall’attrice, giova premettere che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che il danno patito dall’investitore possa essere quantificato in una somma pari agli importi investiti, potendosi al limite liquidare “in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (cfr. Cass. 10 agosto 2016, n. 16939) e che dalle somme in ipotesi dovute “deve necessariamente dedursi anche ogni utilità tratta dagli investimenti eseguiti (considerandosi quindi eventuali dividendi/cedole, cosi Cass. Civ., Sez. I, 24-1-2014, n. 1511). Va considerato il lucro cessante non conseguito dall’investitore, che nel caso in esame, considerata la tipologia di risparmiatore, può essere rapportato al rendimento che avrebbero dato i buoni ordinari del tesoro.”

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