Contratto di mutuo – Usurarietà pattizia degli interessi sia corrispettivi  sia moratori in ragione della sommatoria prevista in contratto in caso di mora – Non debenza di alcun interesse ex art. 1815, secondo comma, c.c., – Imputazione dei pagamenti alla sola linea capitale – Inesistenza di debito scaduto alla data del precetto – Nullità del precetto e della procedura esecutiva per inesigibilità del credito ex art. 474 c.p.c.

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