Cassazione Civile, 13 febbraio 2024, n. 3930, Pres. Travaglino, Rel. Cricenti (ordinanza)

Leasing – clausola risoluzione per inadempimento – legge 124/2017 – art. 1526 c.c. – equo compenso

“In sostanza, il giudice di merito ha errato nel ritenere prevalente la pattuizione contrattuale e comunque del tutto irrilevante la previsione legislativa, dovendosi invece fare applicazione del seguente principio di diritto: <<Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell’art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all’utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l’utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l’equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l’indennità ai sensi del secondo comma dell’art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte>>”

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