Segnalazione centrale rischi – La carenza formale del preavviso non implica necessariamente l’illegittimità della segnalazione- Nel valutare le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di preavviso si deve valutare anche il comportamento del debitore in relazione alla conoscenza di proprie inadempienze suscettibili di segnalazione.


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