Cassazione Civile, Sez. I, 20 Giugno 2017, Ordinanza n. 15188: Le CMS, per il periodo anteriore al gennaio 2010, sono da includere o meno nel calcolo del TEG?

 

Nel presente contributo audio-video, a cui si rinvia per l’approfondimento di tutti i temi trattati, l’Avv. Francesco Roli pone al centro dell’attenzione dell’utente l’importantissima ordinanza n. 15188 del 20.6.2017, emessa della prima sezione della Suprema Corte al fine di rimettere Primo Presidente, e per esso eventualmente alle Sezioni Unite Civili, la questione di primaria importanza, sulla quale da anni vi sono orientamenti contrastanti, in materia di rilevanza usuraria della commissione di massimo scoperto: le CMS devono essere incluse nella formula per il calcolo del TEG anche per il periodo anteriore al gennaio 2010, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, della legge n. 2 del 2009?

L’Avv. Roli, ricostruendo, per l’utente più attento, i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, e richiamando, altresì, i fondamenti normativi disciplinanti la discussa quaestio iuris in esame, analizza nel dettaglio il testo dell’ordinanza, effettuando, prima di entrare nel merito, un breve richiamo alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 8806/2017 del 5.4.2017[1], con la quale viene sancito che le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, così come ogni altra disposizione che intervenga in materia d’usura, devono essere interpretate sistematicamente avuto riguardo al principio di onnicomprensività di cui al quarto comma dell’art. 644 c.p., principio caratterizzato dall’unitarietà dell’interpretazione, e che il disposto di detto articolo deve trovare applicazione tanto nell’ambito penalistico, quanto in quello civilistico ed amministrativo.

Tale principio anima anche il provvedimento in commento, come si avrà modo di esporre infra.

Il caso giuridico che porta all’emissione dell’ ordinanza n. 15188 del 20.6.2017, nasce dal decreto n. 767 del 31.3.2015 emesso dal Tribunale di Napoli il quale, aderendo al principio di onnicomprensività per quanto attiene al calcolo del TEG, ha rigettato l’opposizione all’esclusione dallo stato passivo presentata da un istituto di credito (nella fattispecie Intesa San Paolo Spa a mezzo del mandatario Italfondiario Spa) che si era visto escluso dallo stato passivo di una procedura concorsuale di fallimento, avendo la CTU contabile ravvisato che non solo l’asserito credito vantato non fosse dovuto, bensì il saldo di conto corrente fosse addirittura a credito della correntista fallita per un importo prossimo ad Euro 600.000,00.

Avverso tale provvedimento la banca ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione per impugnare il provvedimento di primo grado con riferimento specifico, tra gli altri, alla decisione di includere, per il periodo anteriore al gennaio 2010, le CMS nel calcolo del TEG da confrontare con i tassi soglia d’usura tempo per tempo vigenti.

 

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La Corte di Cassazione, rilevato il contrasto giurisprudenziale sul punto, richiamando e citando i principali e più noti arresti giurisprudenziali emessi in favore di ciascun orientamento, si sofferma su due profili di contrasto ritenuti di maggiore rilevanza:

1)      Rapporto tra la L. 108/96 e l’art. 644 c.p., da un lato, e la L. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008, dall’altro: valenza interpretativa o, al contrario, novativa della L. 2/2009;

2)      Questione dell’accertamento usurario mediante confronto di parametri disomogenei (TEG, da una parte, – TEGM, dall’altra, inteso quale elemento da cui calcolare il tasso soglia d’usura).

Partendo dal primo profilo, la Corte confronta i due orientamenti, analizzando quello “più recente e minoritario” espresso dalle sentenze nn. 12965/2016 e 22270/2016 (v. precedenti analisi specifiche sul punto effettuate dall’Avv. Roli), e quello “più consistente” rappresentato dalle pronunce che ritengono che le CMS vadano, ai sensi della L.108/96 e ritenendo la L. 2/2009 di mera interpretazione autentica, sempre considerate (senza alcuna distinzione pre o post gennaio 2010) ai fini della determinazione del TEG.

L’ordinanza in commento in particolare esprime una forte critica alle sentenze nn. 12965/2016 e 22270/2016, sancendo, a pag. 10 che “è opinione consolidata di questa Corte che la commissione di massimo scoperto integri, quale costo addossato al debitore, una specifica forma di «remunerazione» del credito (per tutte si veda, da ultimo, Cass., 7 marzo 2017, n. 5609). Sì che una sua esclusione dal novero degli oneri di rilevanza usuraria, e per un periodo più che decennale, dovrebbe comunque trovare – in ragione dell’appartenenza della stessa alla specie centrale dei «corrispettivi» – un’oggettiva e forte giustificazione”; tale motivazione/giustificazione sembra essere del tutto assente, secondo la Corte, nelle precedenti pronunce oggetto di critica.

La Corte prosegue la Sua motivazione dell’ordinanza, sancendo, in modo non del tutto esplicito, ma facilmente percepibile dal lettore più attento, che la L. 2/2009 è da ritenersi di interpretazione autentica, e anche qualora si volesse attribuirle un’efficacia novativa, sicuramente non potrebbe avere “un’inaccettabile” efficacia retroattiva, ossia quella di escludere, per il periodo temporale anteriore alla sua vigenza, le CMS dal calcolo del TEG.

Altro aspetto analizzato dal provvedimento in commento e che assume una rilevanza essenziale sia a livello di principi generali, sia con riferimento ai giudizi di merito che vedono quotidianamente impegnati i correntisti avverso gli istituti di credito è il seguente: la Corte sancisce come il principio di omogeneità dei dati da comparare ai fini della rilevazione della condotta usuraria, tanto richiamato da banche e giudici, non sia in alcun modo espresso dalla L. 108/96, la quale “contempla espressamente l’eventualità della non omogeneità dei dati da porre a confronto”. Prosegue la Corte evidenziando, a pag. 12, come “in ogni caso è da riscontrare che il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria”.

 

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Inoltre, continua la Corte, le Istruzioni di Banca d’Italia non sono rivolte ai privati, ma soltanto ed esclusivamente agli intermediari; “Le dette istruzioni, in altri termini, non hanno, né propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi dell’autonomia dei privati”, di fatto non rendendo necessario per la valutazione dell’usurarietà dei contratti stipulati dagli intermediari con i privati l’applicazione del principio di omogeneità ai fini della determinazione della natura usuraria degli stessi.

Altro dubbio sollevato dalla Corte riguarda l’“eventualità che i dati stabiliti per le rilevazioni trimestrali non si manifestino corretta espressione del dettato legislativo”, ossia, in altre parole, la possibilità che le Istruzioni di Banca d’Italia e i D.M. di rilevazione del TEGM, possano essere in contrasto con il dettato normativo.

La Corte, anche in tal caso, riassume brevemente i riscontri forniti dai due orientamenti contrapposti, ove il più recente (filo-bancario) ritiene che comunque non possa prescindersi da tali normative secondarie, anche se inficiate da un profilo di illegittimità, e non possano portare ad applicare una sanzione (civile e/o penale) a carico degli intermediari che le abbiano applicate (“dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall’amministrazione”), mentre l’altro orientamento, più fedele ai principi generali dell’ordinamento, ritiene che istruzioni e circolari, non essendo fonte di diritti e obblighi, qualora illegittimi, non abbiano alcuna efficacia vincolante (con conseguente disapplicazione) né interpretativa e, soprattutto non consentano di escludere, a carico degli istituti che le abbiano applicate, sanzioni civili e penali previsti dalla legge.

L’Avv. Roli, conclusa l’analisi del provvedimento in commento, suggerisce altre due argomentazioni che, a Suo parere, avrebbero potuto essere inserite nella parte motiva dell’ordinanza al fine di criticare le sentenze nn. 12965/2016 e 22270/2016:

a)      La L.108/96 non ha mai delegato all’autorità amministrativa (Banca d’Italia, M.E.F.) il compito di determinare le modalità di calcolo del TEG, contrariamente a quanto sancito dalla sentenza n. 12965/2016;

b)      Le CMS soglia: l’avv. Roli critica aspramente tale “invenzione” operata da Banca Italia in quanto ritiene, supportato dal testo normativo, che non sia possibile computare “a metà” le CMS, ma debbano essere considerate unitariamente e totalmente ai fini del calcolo del TEG.

 

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[1] Con questa pronuncia di legittimità la Corte di Cassazione (preme evidenziare come il relatore, tanto del provvedimento in commento quanto di quello innanzi richiamato, sia il Prof. Avv. Dolmetta, neo Giudice della Suprema Corte), stabilisce a chiare lettere la necessità di includere le spese di assicurazione nel costo del credito rilevante ai fini della valutazione usuraria, contrariamente a quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti al momento della stipula del contratto oggetto di contestazione in quel giudizio.

 

 

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