Cms e  Calcolo del Teg : Contrasto tra Cassazione N. 12965 e 22270/ 2016 con Cassazione 8806/2017 e Giurisprudenza di Merito Successiva

 

 

Nel presente contributo audio-video, a cui si rinvia per l’approfondimento di tutti i temi trattati, l’Avv. Francesco Roli analizza con chiarezza e precisione la sentenza in commento, la quale coinvolge e consente nuovamente di affrontare il discusso tema relativo all’inclusione nel calcolo del TEG delle diverse voci di costo gravanti sul rapporto di credito.

Specificamente, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla inclusione, nel costo del credito rilevante ai fini della valutazione usuraria, delle spese di assicurazione, ritenute non comprese nel novero delle voci componenti il TEG dalla impugnata Sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti al momento della stipula del contratto.

La Sentenza, argomentando dal dato letterale del quarto comma dell’art. 644 c.p., individuata quale norma di riferimento per la definizione della fattispecie usuraria, elabora due principi consequenziali:

·         tutte le voci del carico economico che si trovano applicate nel contesto dei rapporti di credito sono rilevanti ai fini della valutazione usuraria: principio di onnicomprensività;

·         il suddetto principio di onnicomprensività fornisce la chiave interpretativa di ogni disposizione penale, civile, amministrativa e regolamentare che intervenga in materia d’usura.

Sulla base dei suindicati principi, quindi, la Cassazione risolve efficacemente l’annosa questione relativa alla applicazione delle Istruzioni della Banca d’Italia e dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni trimestrali dei TEGM: “La centralità sistematica della norma dell’art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.

 

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In altre parole, la Suprema Corte stabilisce che le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, così come ogni altra disposizione che intervenga in materia d’usura, deve essere interpretata sistematicamente avuto riguardo al principio di onnicomprensività di cui al quarto comma dell’art. 644 c.p.. Principio caratterizzato dall’unitarietà dell’interpretazione.

Proseguendo nel merito, e proprio in forza dei principi espressi, la Cassazione qualifica come inadeguata la motivazione della Sentenza della Corte d’Appello di Napoli, nella misura in cui questa ha ritenuto di escludere le spese di assicurazione facoltative dal calcolo del TEG sulla base delle istruzioni della Banca d’Italia pro tempore vigenti e ribadendo la necessaria lettura delle stesse in uno con l’art. 644 c.p..

Le spese di assicurazione, concludono gli ermellini, costituiscono un peso che grava certamente sul costo del credito, essendo volte a tutelare l’interesse del creditore e pattuite contestualmente alla stipulazione del contratto di credito. Stabilita siffatta contestualità, non può che affermarsi il collegamento con l’erogazione del credito delle spese assicurative, ritenuto necessario e sufficiente ad integrare la partecipazione delle stesse al costo complessivo gravante sul debitore: “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione

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