Piano di ammortamento alla francese: si ha o meno violazione della nuova normativa sull’anatocismo introdotto dalla L. 49/2016 e successiva Delibera CICR del 3.8.2016?

 

 

Nel presente contributo audio-video, a cui si rinvia per l’approfondimento di tutti i temi trattati, l’Avv. Francesco Roli analizza con chiarezza e precisione l’annosa questione relativa alla legittimità, per quanto attiene ai rapporti di finanziamento e leasing, del piano di ammortamento c.d. “alla francese”.

Occorre preliminarmente premettere che per piano di ammortamento alla francese si intende quel piano di rimborso del finanziamento in forza del quale, pur mantenendosi la rata costante (salvo variabilità del tasso di interesse corrispettivo convenuto),  la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell’ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all’inizio e cresce progressivamente. Effettuata, in favore dell’utente meno esperto in materia tale premessa, è possibile entrare nel vivo della questione.

Per quanto attiene al piano di ammortamento alla francese ed eventuali violazioni della normativa in materia di anatocismo, l’Avv. Roli richiama, come base di spunto per il suo intervento, la L. 49/2016, la successiva Delibera CICR 3.8.2016 e, in particolare, le Osservazioni alla Bozza di Delibera CICR 3.8.2016 redatte dal Prof. Gennaro Olivieri e dalla Dott.ssa Paola Fersini, nonché il la pubblicazione del Prof. Antonio Annibali, della Prof.ssa Carla Barracchini e dell’Ing. Alessandro Annibali.

In entrambi i prefati riferimenti bibliografici viene esplicitato in maniera tanto tecnica quanto chiara che sussiste violazione della normativa in materia di anatocismo qualora il piano di ammortamento venga costruito e strutturato dall’ente finanziante avvalendosi del sistema di capitalizzazione composta, mentre nessuna violazione viene automaticamente (salvo casi particolari) a determinarsi in caso di capitalizzazione semplice.

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L’avv. Roli, prosegue ricordando le note pronunce sul punto emesse dal Tribunale di Bari, sez. dist. Rutigliano, n. 113 del 29 ottobre 2008 e dal Tribunale di Larino, sez. dist. Termoli, del 17.4.2012 che, tuttavia, sono rimaste isolate nel riconoscere l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese tout court; preme, infatti, evidenziare come dette pronunce, successivamente abbiano subito un’aspra critica sia da parte della dottrina (si vedano i riferimenti bibliografici innanzi citati e le tesi in esse espresse), sia, ancor di più dalla giurisprudenza di merito.

In particolare quest’ultima ha ritenuto che i finanziamenti caratterizzati da un piano di ammortamento alla francese siano pienamente legittimi non violando l’art. 1283 c.c.; tra le tante pronunce sul punto l’Avv. Roli richiama la sentenza emessa dal Tribunale di Torino (dott. Astuni) in data 17 settembre 2014.  Sul punto il Tribunale piemontese richiamando la numerosa recente giurisprudenza pronunciatasi in punto (Tribunale di Benevento del 19/11/2012, Tribunale di Milano del 5/05/2014, Tribunale di Pescara del 10/04/2014 e Tribunale di Siena del 17/07/2014) ha esposto in modo persuasivo i motivi per cui la tesi dell’illegittimità non appare fondata: 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo; 2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi; 3) visto che la rata paga oltre agli interessi sul capitale a scadere una quota del debito in linea capitale, si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione.

Tale pronuncia è stata, tuttavia, a sua volta aspramente criticata dalla dottrina richiamata per le motivazioni già in precedenza esposte, evidenziando come in caso di capitalizzazione composta il fenomeno anatocistico venga a determinarsi inevitabilmente.

Ciò posto ed in attesa di nuove pronunce in materia , l’avv. Roli, evidenzia altresì come a Suo parere, con l’entrata in vigore della L. 49/2016 e della successiva Delibera CICR, i contratti di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento alla francese debbano necessariamente esprimere la tipologia di regime della capitalizzazione semplice, per non incorrere nella violazione del divieto di cui all’art. 17 bis della citata legge.

 

Al termine della sua trattazione l’Avv. Roli ha risposto alle seguenti domande:

 

  • Come mai pur essendoci tabelle della Banca D’Italia che stabiliscono il tasso soglia per i mutui poi non ho mai visto una sentenza positiva a favore del cliente? Parlo di Mutui

 

  • Mutuo alla francese. Mancata indicazione taeg. Modifica con accordo successivo riportante taeg. fideiussione. La nullità del contratto di mutuo fondiario travolge anche il successivo accordo integrativo ? Idem per la fideiussione?

 

  • Ho un cliente fideiussore di un mutuatario che è insolvente con la banca per 9 rate insolute mensili; ho chiesto con raccomandata alla banca il contratto di mutuo e tutti “i documenti allegati collegati e connessi” la banca, non li ha consegnati a me ma direttamente al cliente;  il cliente mi ha poi a sua volta consegnato: contratto di mutuo, documento di sintesi, e capitolato delle condizioni generali; non c’è invece il piano di ammortamento.

    Preciso che il mutuo è a tasso variabile; è possibile che in questi casi il piano di ammortamento non sia allegato al contratto di mutuo perché è a tasso variabile, oppure è la banca che me lo tiene “nascosto”?

    E’ necessario sempre allegare il piano di ammortamento al mutuo a pena di nullità per indeterminatezza oppure va bene anche che sia determinabile ?

    Nel documento di sintesi infatti sono elencati i tassi e gli altri parametri (euribor, somma mutuata numero e cadenza mensile delle rate) per determinare il tasso, e si dice che il piano di ammortamento è alla francese.

    Strano poi che il notaio nell’atto di mutuo non faccia minimamente menzione del piano di ammortamento, e ancor più strano che gli allegati al mutuo inizino dalla lettera B e C, mentre non si parla della lettera A.

 

  • Egr. Collega Roli, il non aver previsto contrattualmente la tipologia di ammortamento (nel caso di specie trattasi di ammortamento alla francese), secondo Lei concreta indeterminatezza ex art. 1346 cc? In giudizio in cui sono attore, la Banca si difende dicendo che in ogni caso il piano di ammortamento è stato consegnato al Cliente (ma non è comunque contestuale al mutuo). Grazie

 

 

 

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