ANATOCISMO BANCARIO
come si calcola
Il termine Anatocismo Bancario indica il fenomeno in base al quale gli interessi maturati producono altri interessi, cioè vengono sommati al capitale in modo tale da determinare (assieme al capitale) la produzione di altri interessi. Nella prassi bancaria detti interessi vengono detti composti.
L’Anatocismo Bancario è un fenomeno che riguarda le aperture di credito in conto corrente.
Di seguito si riporta un esempio per meglio comprendere la differenza tra interesse semplice e interesse composto, calcolato su di un capitale di 100.000,00 euro all’interesse dell’ 8% .
INTERESSE SEMPLICE |
|||
Trimestre |
Capitale |
Interesse |
Saldo a debito |
I° |
100.000,00 |
2.000,00 |
102.000,00 |
II° |
100.000,00 |
4.000,00 |
104.000,00 |
III° |
100.000,00 |
6.000,00 |
106.000,00 |
IV° |
100.000,00 |
8.000,00 |
108.000,00 |
TOTALEINTERESSI PASSIVI: 8.000,00 |
INTERESSE COMPOSTO |
|||
Trimestre |
Capitale |
Interesse |
Saldo a debito |
I° |
100.000,00 |
2.000,00 |
102.000,00 |
II° |
102.000,00 |
2.040,00 |
104.040,00 |
III° |
104.040,00 |
2.080,80 |
106.120,80 |
IV° |
106.120,80 |
2.122,42 |
108.243,22 |
TOTALEINTERESSI PASSIVI: 8.243,22 |
L’art. 1283 del nostro Codice Civile prevede che gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi.
In sostanza la norma, subordinando l’anatocismo alla compresenza di alcuni presupposti ben determinati, vieta la capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento di interessi su interessi relativi a periodi precedenti.
Nonostante ciò, però, per quasi mezzo secolo, le Banche hanno utilizzato, nei contratti di apertura di conto corrente, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Tale prassi ha generato un notevole contenzioso che nel corso degli anni ha portato ad un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che afferma la nullità della previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente.
Ciò significa che sino alla data del 22 aprile 2000, a partire dalla quale l’anatocismo è stato regolamentato e regolarizzato, le banche sono tenute a restituire ai clienti le somme maturate grazie alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.