L’irrilevanza delle Istruzioni di Banca d’Italia ai fini del calcolo del costo effettivo del credito concesso dagli istituti bancari ai consumatori ed alle imprese.
L’Avv. Francesco Roli, nel presente approfondimento audio-video, analizza ed espone la questione relativa alla rilevanza delle Istruzioni di Banca d’Italia ai fini del calcolo del T.A.E.G. e del T.E.G., sottolineando a più riprese, con interessanti citazioni normative (artt. 1 e 4 delle Preleggi) e giurisprudenziali (ex multis Cass. Pen. Sentenza n. 46669/2011), come le norme primarie (in particolare la L. 108/96 e l’art. 644 c.p.) non possano essere in alcun modo derogate dalla normativa secondaria elaborata dalla Banca d’Italia nella forma delle c.d. Istruzioni.
Tale basilare principio viene affermato e sancito, in tutta la sua forza – con particolare riferimento alla condotta illegittima posta in essere dalla Banca d’Italia consistente nell’aver derogato al disposto della L. 108/96 e dell’art. 644 c.p. per quanto concerne le modalità di calcolo dei T.A.E.G. e T.E.G. dei finanziamenti (mutui e aperture di credito in conto corrente) – dalla citata Sentenza n. 46669/2011 emessa dalla Suprema Corte (conformi Sentenze Cass. Pen. nn. 12028/2010 e 28743/2010).
Tale pronuncia, rilevando l’illegittimità (contrasto con la norma penale) delle Istruzioni di Banca d’Italia per aver escluso le Commissioni di Massimo Scoperto nelle operazioni di calcolo del T.E.G., sancisce chiaramente e definitivamente l’irrilevanza di tali Istruzioni al fine di determinare il costo effettivo della concessione di credito al correntista.