L’irrilevanza delle Istruzioni di Banca d’Italia ai fini del calcolo del costo effettivo del credito concesso dagli istituti bancari ai consumatori ed alle imprese.

banca d'Italia L’Avv. Francesco Roli, nel presente approfondimento audio-video, analizza ed espone la questione relativa alla rilevanza delle Istruzioni di Banca d’Italia ai fini del calcolo del T.A.E.G. e del T.E.G., sottolineando a più riprese, con interessanti citazioni normative (artt. 1 e 4 delle Preleggi) e giurisprudenziali (ex multis Cass. Pen. Sentenza n. 46669/2011), come le norme primarie (in particolare la L. 108/96 e l’art. 644 c.p.) non possano essere in alcun modo derogate dalla normativa secondaria elaborata dalla Banca d’Italia nella forma delle c.d. Istruzioni.

Tale basilare principio viene affermato e sancito, in tutta la sua forza – con particolare riferimento alla condotta illegittima posta in essere dalla Banca d’Italia consistente nell’aver derogato al disposto della L. 108/96 e dell’art. 644 c.p. per quanto concerne le modalità di calcolo dei T.A.E.G. e T.E.G. dei finanziamenti (mutui e aperture di credito in conto corrente) – dalla citata Sentenza n. 46669/2011 emessa dalla Suprema Corte (conformi Sentenze Cass. Pen. nn. 12028/2010 e 28743/2010).

Tale pronuncia, rilevando l’illegittimità (contrasto con la norma penale) delle Istruzioni di Banca d’Italia per aver escluso le Commissioni di Massimo Scoperto nelle operazioni di calcolo del T.E.G., sancisce chiaramente e definitivamente l’irrilevanza di tali Istruzioni al fine di determinare il costo effettivo della concessione di credito al correntista.

 

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Conformi a tale sentenza sono, altresì, tra i tanti, i provvedimenti emessi da:

1)      Corte d’Appello di Milano in data 22.8.2013, n. 3283 ed in data 14.3.2014 (rilevanza polizza assicurativa ai fini del calcolo del costo del finanziamento);

2)      Corte d’Appello di Cagliari (Sez. Dist. di Sassari) in data 31.3.2014 n. 1070 (rilevanza delle c.m.s. ai fini del calcolo del T.E.G. da confrontare con il tasso soglia d’usura);

3)      Corte d’Appello di Torino, sentenza del 20.12.2013;

4)      Tribunale di Torino, sentenza del 31.10.2014 (Dott. Astuni).

In particolare, l’Avv. Roli, evidenzia come la formula di matematica finanziaria da ritenersi più corretta, da un punto di vista tecnico-formale, ai fini del calcolo del T.A.E.G. per i finanziamenti concessi ai consumatori sia quella pubblicata da Banca d’Italia nell’anno 2011 attuando la Direttiva Europea n. 2011/90/UE. Del pari sono ritenute assolutamente valide quelle espresse dal Dott. Baccile e dalla Asso CTU.

Tale formula, ripresa e confermata anche dalla sentenza del Tribunale di Pordenone emessa in data 7.3.2012, si caratterizza in quanto tiene in considerazione, ai fini del calcolo del T.A.E.G./T.E.G., il c.d. “utilizzato” (i.e. la porzione effettivamente fruita dal consumatore dell’affidamento concessogli dall’Istituto di credito) e non il c.d. “accordato” (i.e. l’intero importo concesso in finanziamento al consumatore); al contrario la nota ed avversata formula di calcolo ritenuta vincolante da Banca d’Italia utilizza come base di calcolo l’intero importo “accordato”, determinando, inevitabilmente, una rilevante distorsione ed alterazione dei risultati ottenuti, nonché, conseguentemente ed in pregiudizio di coloro che accedono al credito, delle ipotesi di superamento del tasso soglia d’usura.

 Per una approfondita analisi dell’argomento si invita a visionare e ascoltare il prezioso contributo dell’Avv. Francesco Roli nel Video (30:57) qui sotto:

Centro Anomalie Bancarie
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