Le banche e le società interbancarie non sono ONLUS, bensì sono S.p.A., e come tali guadagnano vendendo soldi, a volte lo fanno in modo regolare, a volte no, anche se in buona fede.
Sempre più spesso, aziende e privati, in questo momento storico, si trovano in difficoltà economica, per cui ricevono dalle banche (o dalle società di intermediazione bancarie), richieste di rientro immediato del fido, e/o del mutuo, e/o del leasing, etc., causa morosità, nella cui disattenzione seguono, poi, Decreto ingiuntivo, pignoramento, istanza di fallimento, etc..
Situazioni che ingenerano ansie e stress emotivi, e nella paura di non farcela, chi si ritrova in un tale meccanismo, ne sente umiliazione e personale fallimento, così che, troppo spesso, si pongono in atto “gesti inconsulti”, come spesso ci informano telegiornali e carta stampata.
Nel 95% dei casi le persone non leggono il contratto di mutuo che firmano, oppure lo leggono ma trovano nozioni incomprensibili, per cui non hanno correttamente verificato se ogni spesa (di istruttoria, commissione per pagamento ratei, quella di perizia dell’immobile, etc) sia legittimamente dovuta, o se sia stato applicato un tasso d’interesse minimo o tasso floor, se esiste una penale in caso di estinzione anticipata o in caso di risoluzione per inadempimento, etc., condizioni che, spesso, nascondono “commissioni occulte”, che solo un professionista è in grado di verificare con la dovuta correttezza.
Da una recente statistica condotta, nonché nelle migliaia di pratiche analizzate, si è così riscontrato irregolarità, nel 74% dei casi relativamente ai contratti di affidamento ipotecario, nel 69% dei casi relativamente ai contratti di mutuo e finanziamento e nell’88% dei casi nei contratti di leasing.
Oggi, però, esiste la concreta possibilità di verificare la legittimità o meno dell’operato e, quindi, delle richieste provenienti dal settore bancario e interbancario, a mezzo del CENTRO ANOMALIE BANCARIE.
Il CENTRO ANOMALIE BANCARIE analizza, infatti, contratti di conto corrente, affidamento ipotecario, mutui , finanziamenti, leasing, etc., di aziende e privati, con lo scopo di verificare la sussistenza o meno di irregolarità nei contratti sottoscritti.
Laddove, nell’analisi eseguita, vengano a rilevarsi “irregolarità”, l’utente (azienda e/o privato) potrà, meglio facendo valere le proprie ragioni (in ogni opportuna sede), vedersi così riconosciuto, e quindi di recuperare, le somme illecitamente richieste (nel tempo trattenute) dagli istituti di credito (bancarie e non bancarie), che spesso possono ammontare a diverse decine di migliaia di euro.
In particolare, l’analisi è utile per:
a ) difendersi da un decreto ingiuntivo promosso dagli istituti di credito (bancarie e non);
b ) rinegoziare un debito;
c ) recuperare liquidità.
CONCRETAMENTE, COME SI SVOLGE L’ANALISI SUI CONTRATTI?
1) Diagnosi Gratuita
Il CENTRO ANOMALIE BANCARIE provvede ad eseguire una Diagnosi gratuita sui contratti che gli vengono sottoposti, così da verificare la presenza di eventuali irregolarità nel contratto, dandone, comunque, ogni relativa comunicazione, poi, all’interessato.
Per quanto si riferisce a detta fase, si precisa che “nulla è dovuto”, sia che emergano che non emergano irregolarità.
Il fatto che il servizio sia gratuito non significa, però, che la prestazione sia scadente.
La gratuità del servizio mira unicamente a fornire quell’informazione, di vitale importanza per l’interessato, che, diversamente, non sarebbe in condizioni di sapere (proprie per le precarie condizioni economiche in cui si trova) se possa avere o meno delle ragioni da contrapporre alle pretese dell’istituto di credito.
Va da sé, comunque, che, se dalla diagnosi effettuata dovessero emergere irregolarità, sarà sempre in facoltà dell’interessato decidere se procedere o meno con la perizia, e/o con la susseguente azione legale.
2) Consulenza gratuita con l’Avvocato
L’interessato ha, quindi, la possibilità di avere una “consulenza gratuita da parte di un avvocato”, specializzato nella materia, che meglio lo informerà sulla sussistenza o meno di situazioni di “anomalie”, in carico all’istituto di credito, tenuto anche conto della situazione personale ed economica del cliente, oppure porre in atto opportune difese per difendersi.
L’interessato, anche dopo questa “consulenza gratuita dell’avvocato”, ha comunque la facoltà di decidere se rinunciare o meno a qualsiasi azione (extragiudiziale e/o giudiziale), senza che giammai sia dovuto pagamento all’avvocato (si rimarca) per l’attività scolta, laddove non si desideri ulteriormente proseguire.
3) Perizia
Laddove l’interessato ritenga di voler proseguire , il CENTRO ANOMALIE BANCARIE provvederà alla “redazione di una perizia econometrica sul contratto affetto da irregolarità”, ben precisandosi all’interessato il relativo costo e le modalità di pagamento, in forza della quale l’avvocato potrà iniziare, poi, a rapportarsi con l’istituto di credito.
4) Tentativo di conciliazione
In accordo, quindi, con l’interessato (cui sarà dovutamente precisato costi e modalità di pagamento per la sua prestazione), l’avvocato tenterà di raggiungere un accordo stragiudiziale con l’istituto di credito interessato.
5) Tribunale
Qualora il tentativo di conciliazione non abbia dato l’esito sperato, l’interessato, a mezzo del legale (che provvederà a precisare costi e modalità di pagamento per la sua prestazione), potrà portare le proprie ragione in Tribunale (laddove voglia opporsi a decreto ingiuntivo dell’istituto di credito), oppure avanzare una pretesa creditoria, servendosi della “redazione della perizia econometrica eseguita”.
6) Riservatezza
La riservatezza delle operazioni è un fatto vitale, per cui né l’istituto di credito né nessun altro saprà mai degli accertamenti che si stanno conducendo, venendone, l’interessato, a conoscenza nel solo caso vi sia una prosecuzione dell’iter.
Fattibilità
Per avviare la “diagnosi gratuita”, è necessario che:
1 ) all’interessato sia stato notificato decreto ingiuntivo da parte dell’istituto di credito,
2 ) il contratto da analizzare rispetti i parametri che seguono:
–mutuo/finanziamento/leasing: l’importo finanziato deve essere pari o superiore a Euro 100.000,00 (centomila), ed essere in vigore da almeno 3 (tre) anni; è, inoltre, necessario, ai fini della prescrizione, che il pagamento dell’ultima rata non sia stato fatto da più di 10 (dieci) anni;
–affidamento ipotecario, anticipo fatture o sbf: il contratto deve essere in vigore da almeno 5 (cinque) anni; è, inoltre, necessario, ai fini della prescrizione, che il conto corrente sia ancora “aperto”, oppure sia stato chiuso ma da non più di 10 (dieci) anni.
Documenti occorrenti per l’analisi preliminare
I documenti rappresentano un elemento essenziale per condurre la diagnosi.
La tipologia degli stessi varia, pacificamente, a seconda del contratto da analizzare, per cui:
AFFIDAMENTI IPOTECARI, ANTICIPO FATTURE, SBF:
• Estratti conto trimestrali (dotati di prospetti di liquidazione trimestrali e conto scalare trimestrale)
• Eventuale decreto ingiuntivo
MUTUI e dei FINANZIAMENTI:
• Contratto di mutuo o di finanziamento, completo di tutti gli allegati in esso citati (ad es. capitolato, condizioni generali del contratto, condizioni particolari del contratto, documento di sintesi, ecc.)
• Piano di Ammortamento alla data della stipula;
• Eventuali rinegoziazioni successive, complete di tutti gli allegati in esse citati;
• Eventuale decreto ingiuntivo
LEASING:
• Contratto di Leasing completo di tutti gli allegati in esso citati (ad es. capitolato, condizioni generali del contratto, condizioni particolari del contratto, documento di sintesi, ecc.)
• Verbale di consegna del bene con relativa variazione contrattuale;
• Eventuali rinegoziazioni successive, complete di tutti gli allegati in esse citati;
• Eventuale decreto ingiuntivo
Documentazione – articoli – recensione dei giornali – video
Inizialmente le azioni di risarcimento avevano ad oggetto esclusivamente gli affidamenti ipotecari, nel mentre, negli ultimi anni, l’azionamento si è estesa anche ai contratti di conto corrente, mutuo, finanziamento, leasing, etc..
Va da sé che, l’azionamento della procedura non sta a significare di avere la “certezza as= soluta” di vittoria, pur rimarcandosi che sono innumerevoli le sentenze favorevoli, in mo= do particolare quella emessa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 350/2013.
Eccone alcune testimonianze:








Anche le IENE si sono interessate all’argomento, GUARDA questo VIDEO-DENUNCIA
Anatocismo
L’anatocismo, nel linguaggio bancario, è la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi, resi produttivi, sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale.
Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti (es. il calcolo dell’interesse attivo su un conto di deposito, e/o il calcolo dell’interesse passivo di un mutuo, etc,).
Nell’ordinamento italiano l’anatocismo è espressamente disciplinato dall’art.1283 cc, che recita testualmente: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
L’art.1283 c.c. prevede tre eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi e più precisamente:
a ) gli interessi che maturano “dal giorno della domanda giudiziale” (es. se un decreto ingiuntivo riguarda un ammontare comprensivo di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati, l’intera somma viene riconosciuta come un debito indistinto su cui maturano ulteriori interessi);
b ) la conclusione di una “convenzione posteriore alla scadenza” degli interessi.
In tal caso, la somma maturata fino alla convenzione si intende come nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi.
Ciò avviene anche ove si verifichi un ritardato pagamento di una rata di mutuo, altrimenti il debitore non avrebbe alcun interesse a pagare il dovuto entro la scadenza.
Tuttavia anche in questo caso c’è anatocismo se gli interessi di mora sono calcolati come interessi composti e non come interessi semplici;
c ) la “mancanza di usi contrari”.
Il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta, anziché in regime di capitalizzazione semplice, determina una crescita esponenziale del debito, di conseguenza per periodi inferiori all’anno l’importo, calcolato con la capitalizzazione composta, sarà inferiore a quello che si determina nella capitalizzazione semplice.
In un’obbligazione pecuniaria l’applicazione dell’anatocismo comporta, per il debitore, l’obbligo di pagamento, non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti.
La legge, invero, non autorizza il pagamento degli interessi composti sulle quote di debito (capitale e interessi), che non sono state regolarmente pagate a scadenza.
In ipotesi di “mutuo”, per cui è previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c.”
Secondo l’art. 1283 c.c., gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, e/o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per 6 (sei) mesi.
In linea di principio, pertanto, il codice civile vieta un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti.
Gli oneri per la pratica anatocistica sono molto contenuti, limitandosi al rimborso delle somme in= giustamente prese, con relativi interessi legali.
Affinché si possa parlare di valida pattuizione è opportuno che vi sia un accordo scritto sottoscritto da entrambe le parti, poichè “non costituisce valida pattuizione la semplice comunicazione del tasso applicato”.
Dott. Davide Franzoni Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura
Anatocismo – interessi contratto di finanziamento
Non sono dovuti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento se il TAEG non considera l’assicurazione vita e infortuni.
A tali conclusioni è giunto l’Arbitro Bancario Finanziario del Collegio di Roma, il quale afferma che: “il costo relativo alla polizza vita sottoscritta insieme al finanziamento deve essere incluso necessariamente nel calcolo del TAEG, in modo da rendere informato il consumatore di quanto effettivamente pagherà per quel finanziamento (pronuncia ABF Collegio di Roma, del 13/03/2015).
Il Collegio, infatti, dichiara che: “se lo scopo del TAEG è quello di fornire la chiara e immediata rappresentazione del costo totale del credito, la mancata inclusione dell’assicurazione in tale percentuale determina un grave problema di trasparenza, oltre che un falso affidamento del cliente”.
L’ABF ha dunque rilevato la nullità del TAEG, disponendo che “l’intermediario provvederà quindi a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente, eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto dovuto dal ricorrente”.
In pratica, L’ABF con tale pronuncia – dopo aver accertato che il TAEG dichiarato dall’istituto bancario non era corretto – ha condannato la banca ad applicare un tasso di gran lunga inferiore (come previsto dall’art. 125bis, commi 6 e 7, del Testo Unico Bancario, ossia il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali) obbligandola a restituire l’eccedenza.
Dott. Davide Franzoni Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura
Ripetizione dell’indebito – interesse ad agire
L’interesse ad agire con l’azione di ripetizione dell’indebito, ex art. 100 c.p.c., nel caso in cui il rapporto di conto corrente è in essere, diviene attuale con la domanda di risoluzione del contratto posto in essere con la banca.
Una delle questioni pregiudiziale, eccepita nel corso di causa, riguardava la circostanza che l’interessato avesse agito, per la ripetizione dell’indebito, sebbene il rapporto fosse in corso, eccezione respinta dal giudice che ha fatto riferimento alla giurisprudenza recente della Suprema Corte, la quale ha evidenziato che: “in linea di principio, l’azione di indebito sia ammissibile, nonostante sia accompagnata dalla precedente domanda di dichiarazione di nullità, solo se il rapporto di conto corrente sia chiuso”, ma, tale regola, non trova applicazione nell’ipotesi di “pagamenti solutori”, in cui il correntista può agire in giudizio, anche se il rapporto di conto corrente non sia chiuso, considerato che si tratta di veri e propri pagamenti.
In tali ipotesi, infatti, qualora il correntista non agisca in giudizio, corre il rischio di incorrere nell’eccezione di estinzione per avvenuta prescrizione decennale, poiché si tratta di somme indebite per nullità della previsione di clausole contrattuali.
Giova precisare che, nel caso in cui il contratto venga dichiarato risolto, l’eventuale saldo a credito del correntista diviene una somma esigibile, per il venir meno dell’obbligazione, per cui si può chiedere la ripetizione della somma.
Dott. Davide Franzoni Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura
CONCRETAMENTE, COME SI SVOLGE L’ANALISI SUI CONTRATTI?
1) Diagnosi Gratuita
2) Consulenza gratuita con l’Avvocato
3) Perizia
4) Tentativo di conciliazione
5) Tribunale
6) Riservatezza
Fattibilità
Documenti occorrenti per l’analisi preliminare
AFFIDAMENTI IPOTECARI, ANTICIPO FATTURE, SBF:
MUTUI e dei FINANZIAMENTI:
LEASING:
Documentazione – articoli – recensione dei giornali – video
1) Diagnosi Gratuita
Il CENTRO ANOMALIE BANCARIE provvede ad eseguire una Diagnosi gratuita sui contratti che gli vengono sottoposti, così da verificare la presenza di eventuali irregolarità nel contratto, dandone, comunque, ogni relativa comunicazione, poi, all’interessato.
Per quanto si riferisce a detta fase, si precisa che “nulla è dovuto”, sia che emergano che non emergano irregolarità.
Il fatto che il servizio sia gratuito non significa, però, che la prestazione sia scadente.
La gratuità del servizio mira unicamente a fornire quell’informazione, di vitale importanza per l’interessato, che, diversamente, non sarebbe in condizioni di sapere (proprie per le precarie condizioni economiche in cui si trova) se possa avere o meno delle ragioni da contrapporre alle pretese dell’istituto di credito.
Va da sé, comunque, che, se dalla diagnosi effettuata dovessero emergere irregolarità, sarà sempre in facoltà dell’interessato decidere se procedere o meno con la perizia, e/o con la susseguente azione legale.
2) Consulenza gratuita con l’Avvocato
L’interessato ha, quindi, la possibilità di avere una “consulenza gratuita da parte di un avvocato”, specializzato nella materia, che meglio lo informerà sulla sussistenza o meno di situazioni di “anomalie”, in carico all’istituto di credito, tenuto anche conto della situazione personale ed economica del cliente, oppure porre in atto opportune difese per difendersi.
L’interessato, anche dopo questa “consulenza gratuita dell’avvocato”, ha comunque la facoltà di decidere se rinunciare o meno a qualsiasi azione (extragiudiziale e/o giudiziale), senza che giammai sia dovuto pagamento all’avvocato (si rimarca) per l’attività scolta, laddove non si desideri ulteriormente proseguire.
3) Perizia
Laddove l’interessato ritenga di voler proseguire , il CENTRO ANOMALIE BANCARIE provvederà alla “redazione di una perizia econometrica sul contratto affetto da irregolarità”, ben precisandosi all’interessato il relativo costo e le modalità di pagamento, in forza della quale l’avvocato potrà iniziare, poi, a rapportarsi con l’istituto di credito.
4) Tentativo di conciliazione
In accordo, quindi, con l’interessato (cui sarà dovutamente precisato costi e modalità di pagamento per la sua prestazione), l’avvocato tenterà di raggiungere un accordo stragiudiziale con l’istituto di credito interessato.
5) Tribunale
Qualora il tentativo di conciliazione non abbia dato l’esito sperato, l’interessato, a mezzo del legale (che provvederà a precisare costi e modalità di pagamento per la sua prestazione), potrà portare le proprie ragione in Tribunale (laddove voglia opporsi a decreto ingiuntivo dell’istituto di credito), oppure avanzare una pretesa creditoria, servendosi della “redazione della perizia econometrica eseguita”.
6) Riservatezza
La riservatezza delle operazioni è un fatto vitale, per cui né l’istituto di credito né nessun altro saprà mai degli accertamenti che si stanno conducendo, venendone, l’interessato, a conoscenza nel solo caso vi sia una prosecuzione dell’iter.
Fattibilità
Per avviare la “diagnosi gratuita”, è necessario che:
1 ) all’interessato sia stato notificato decreto ingiuntivo da parte dell’istituto di credito,
2 ) il contratto da analizzare rispetti i parametri che seguono:
–mutuo/finanziamento/leasing: l’importo finanziato deve essere pari o superiore a Euro 100.000,00 (centomila), ed essere in vigore da almeno 3 (tre) anni; è, inoltre, necessario, ai fini della prescrizione, che il pagamento dell’ultima rata non sia stato fatto da più di 10 (dieci) anni;
–affidamento ipotecario, anticipo fatture o sbf: il contratto deve essere in vigore da almeno 5 (cinque) anni; è, inoltre, necessario, ai fini della prescrizione, che il conto corrente sia ancora “aperto”, oppure sia stato chiuso ma da non più di 10 (dieci) anni.
Documenti occorrenti per l’analisi preliminare
I documenti rappresentano un elemento essenziale per condurre la diagnosi.
La tipologia degli stessi varia, pacificamente, a seconda del contratto da analizzare, per cui:
AFFIDAMENTI IPOTECARI, ANTICIPO FATTURE, SBF:
• Estratti conto trimestrali (dotati di prospetti di liquidazione trimestrali e conto scalare trimestrale)
• Eventuale decreto ingiuntivo
MUTUI e dei FINANZIAMENTI:
• Contratto di mutuo o di finanziamento, completo di tutti gli allegati in esso citati (ad es. capitolato, condizioni generali del contratto, condizioni particolari del contratto, documento di sintesi, ecc.)
• Piano di Ammortamento alla data della stipula;
• Eventuali rinegoziazioni successive, complete di tutti gli allegati in esse citati;
• Eventuale decreto ingiuntivo
LEASING:
• Contratto di Leasing completo di tutti gli allegati in esso citati (ad es. capitolato, condizioni generali del contratto, condizioni particolari del contratto, documento di sintesi, ecc.)
• Verbale di consegna del bene con relativa variazione contrattuale;
• Eventuali rinegoziazioni successive, complete di tutti gli allegati in esse citati;
• Eventuale decreto ingiuntivo
Documentazione – articoli – recensione dei giornali – video
Inizialmente le azioni di risarcimento avevano ad oggetto esclusivamente gli affidamenti ipotecari, nel mentre, negli ultimi anni, l’azionamento si è estesa anche ai contratti di conto corrente, mutuo, finanziamento, leasing, etc..
Va da sé che, l’azionamento della procedura non sta a significare di avere la “certezza as= soluta” di vittoria, pur rimarcandosi che sono innumerevoli le sentenze favorevoli, in mo= do particolare quella emessa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 350/2013.
Eccone alcune testimonianze:
Anche le IENE si sono interessate all’argomento, GUARDA questo VIDEO-DENUNCIA
Anatocismo
L’anatocismo, nel linguaggio bancario, è la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi, resi produttivi, sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale.
Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti (es. il calcolo dell’interesse attivo su un conto di deposito, e/o il calcolo dell’interesse passivo di un mutuo, etc,).
Nell’ordinamento italiano l’anatocismo è espressamente disciplinato dall’art.1283 cc, che recita testualmente: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
L’art.1283 c.c. prevede tre eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi e più precisamente:
a ) gli interessi che maturano “dal giorno della domanda giudiziale” (es. se un decreto ingiuntivo riguarda un ammontare comprensivo di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati, l’intera somma viene riconosciuta come un debito indistinto su cui maturano ulteriori interessi);
b ) la conclusione di una “convenzione posteriore alla scadenza” degli interessi.
In tal caso, la somma maturata fino alla convenzione si intende come nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi.
Ciò avviene anche ove si verifichi un ritardato pagamento di una rata di mutuo, altrimenti il debitore non avrebbe alcun interesse a pagare il dovuto entro la scadenza.
Tuttavia anche in questo caso c’è anatocismo se gli interessi di mora sono calcolati come interessi composti e non come interessi semplici;
c ) la “mancanza di usi contrari”.
Il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta, anziché in regime di capitalizzazione semplice, determina una crescita esponenziale del debito, di conseguenza per periodi inferiori all’anno l’importo, calcolato con la capitalizzazione composta, sarà inferiore a quello che si determina nella capitalizzazione semplice.
In un’obbligazione pecuniaria l’applicazione dell’anatocismo comporta, per il debitore, l’obbligo di pagamento, non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti.
La legge, invero, non autorizza il pagamento degli interessi composti sulle quote di debito (capitale e interessi), che non sono state regolarmente pagate a scadenza.
In ipotesi di “mutuo”, per cui è previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c.”
Secondo l’art. 1283 c.c., gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, e/o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per 6 (sei) mesi.
In linea di principio, pertanto, il codice civile vieta un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti.
Gli oneri per la pratica anatocistica sono molto contenuti, limitandosi al rimborso delle somme in= giustamente prese, con relativi interessi legali.
Affinché si possa parlare di valida pattuizione è opportuno che vi sia un accordo scritto sottoscritto da entrambe le parti, poichè “non costituisce valida pattuizione la semplice comunicazione del tasso applicato”.
Dott. Davide Franzoni Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura
Anatocismo – interessi contratto di finanziamento
Non sono dovuti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento se il TAEG non considera l’assicurazione vita e infortuni.
A tali conclusioni è giunto l’Arbitro Bancario Finanziario del Collegio di Roma, il quale afferma che: “il costo relativo alla polizza vita sottoscritta insieme al finanziamento deve essere incluso necessariamente nel calcolo del TAEG, in modo da rendere informato il consumatore di quanto effettivamente pagherà per quel finanziamento (pronuncia ABF Collegio di Roma, del 13/03/2015).
Il Collegio, infatti, dichiara che: “se lo scopo del TAEG è quello di fornire la chiara e immediata rappresentazione del costo totale del credito, la mancata inclusione dell’assicurazione in tale percentuale determina un grave problema di trasparenza, oltre che un falso affidamento del cliente”.
L’ABF ha dunque rilevato la nullità del TAEG, disponendo che “l’intermediario provvederà quindi a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente, eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto dovuto dal ricorrente”.
In pratica, L’ABF con tale pronuncia – dopo aver accertato che il TAEG dichiarato dall’istituto bancario non era corretto – ha condannato la banca ad applicare un tasso di gran lunga inferiore (come previsto dall’art. 125bis, commi 6 e 7, del Testo Unico Bancario, ossia il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali) obbligandola a restituire l’eccedenza.
Dott. Davide Franzoni Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura
Ripetizione dell’indebito – interesse ad agire
L’interesse ad agire con l’azione di ripetizione dell’indebito, ex art. 100 c.p.c., nel caso in cui il rapporto di conto corrente è in essere, diviene attuale con la domanda di risoluzione del contratto posto in essere con la banca.
Una delle questioni pregiudiziale, eccepita nel corso di causa, riguardava la circostanza che l’interessato avesse agito, per la ripetizione dell’indebito, sebbene il rapporto fosse in corso, eccezione respinta dal giudice che ha fatto riferimento alla giurisprudenza recente della Suprema Corte, la quale ha evidenziato che: “in linea di principio, l’azione di indebito sia ammissibile, nonostante sia accompagnata dalla precedente domanda di dichiarazione di nullità, solo se il rapporto di conto corrente sia chiuso”, ma, tale regola, non trova applicazione nell’ipotesi di “pagamenti solutori”, in cui il correntista può agire in giudizio, anche se il rapporto di conto corrente non sia chiuso, considerato che si tratta di veri e propri pagamenti.
In tali ipotesi, infatti, qualora il correntista non agisca in giudizio, corre il rischio di incorrere nell’eccezione di estinzione per avvenuta prescrizione decennale, poiché si tratta di somme indebite per nullità della previsione di clausole contrattuali.
Giova precisare che, nel caso in cui il contratto venga dichiarato risolto, l’eventuale saldo a credito del correntista diviene una somma esigibile, per il venir meno dell’obbligazione, per cui si può chiedere la ripetizione della somma.
Dott. Davide Franzoni Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura