TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
7 Agosto 2014 – ORDINANZA

 

Con una Ordinanza senza precedenti Il Tribunale di Reggio-Emilia ha smentito la Circolare della Banca D’Italia del 3/7/2013, statuendo che il Tasso Soglia di Usura è fissato solo per legge ed è unico sia per il tasso corrispettivo, sia per il tasso di mora.

IL PROVVEDIMENTO:
Il Tribunale di Reggio Emilia ha sospeso l’asta della casa di abitazione di due coniugi promossa dalla Banca che aveva erogato il mutuo, stabilendo che anche il tasso di mora soggiace al limite del Tasso Soglia di Usura fissato trimestralmente dalle tabelle ministeriali emanate dalla Banca d’Italia in esecuzione della legge 108/96 (confermando n tal senso la nota sentenza della Cassazione n. 350/13) , ma soprattutto che

il Tasso Soglia di Usura può essere fissato solo per legge e non anche da altri organismi, nella specie la Banca d’Italia.

Il Tribunale di Reggio Emilia, ha pertanto escluso (è la prima pronuncia che si annovera sul problema specifico) che sia ammissibile un Tasso Soglia di Usura per il Tasso di Mora, diverso da quello previsto per la categoria di credito nella Tabella Ministeriale.

 

IL FATTO

Due coniugi avevano stipulato un mutuo per l’acquisto della casa di abitazione nel marzo del 2006. Ad un certo punto non erano più riusciti a pagare le rate del mutuo e la Banca aveva notificato il precetto e il pignoramento.

Dopo tre aste andate deserte, i due coniugi commissionavano una perizia econometrica di parte dalla quale emergeva che il tasso di mora pattuito in contratto al momento del rogito era superiore al tasso soglia di usura.

Si ricorreva, pertanto, al Giudice dell’esecuzione il quale affidava ad un ausiliario CTU la verifica del superamento della soglia di usura.
L’esito della verifica, tuttavia, era inaspettatamente negativo per i due coniugi poiché il professionista incaricato dal Tribunale, nel proprio elaborato, applicava i principi emanati dalla Banca d’Italia in data 3/7/13 con una circolare nella quale l’Organo di Vigilanza forniva un metodo di calcolo diverso, rispetto alla regola, per la verifica del superamento della soglia con riferimento al tasso di mora.

Secondo la Banca d’Italia, infatti, poiché il tasso di mora non entra nelle rilevazioni statistiche trimestrali sulle quali vengono fissati, per decreto, trimestralmente, i tassi medi per le varie categorie di credito che fungono da base di calcolo per i rispettivi Tassi Soglia di Usura, allora sarebbe scorretto confrontare il tasso di mora con il tasso soglia a cui appartiene la categoria di credito, in quanto si tratterebbe di confrontare tra loro dati disomogenei.
La Banca d’Italia, nella propria circolare, aggiunge anche che, poiché dal Decreto Ministeriale del 25/3/03 sono iniziate le rilevazioni statistiche delle maggiorazioni di mora, che è sempre stata mediamente di 2,1 punti percentuali in più del tasso corrispettivo, per determinare il Tasso Soglia di Usura per la Mora sarebbe necessario aggiungere la maggiorazione del 2,1 al correlativo tasso corrispettivo e poi moltiplicare tale somma per 1,50 (fino al 2° trim. 2011), così ottenendo un Tasso Soglia diverso e molto maggiore rispetto a quello ricavabile dal calcolo previsto per legge (tegm + 50% fino al 2° trim. 2011).

A causa alle conclusioni di questo consulente tecnico d’ufficio il quale, anziché applicare la legge, ha applicato le indicazioni della Banca d’Italia, il Giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di sospensione.
La difesa dei due coniugi tuttavia non si è data per vinta ed ha proposto immediatamente reclamo, affermando che la Banca d’Italia non aveva alcuna delega legislativa per poter emanare un nuovo tasso soglia rispetto a quello indicato per legge e che la legge distingue solo tra categorie di credito, non tra tipi di interesse all’interno della medesima categoria e che il metodo di calcolo per la determinazione del Tasso Soglia di Usura è uno e unico.
I tre giudici riuniti in collegio hanno accolto totalmente il reclamo, sospendendo l’asta, affermando che: “tale tesi (quella della maggiorazione del tasso soglia per la mora di 2,1 punti), sostenuta dal ceto bancario, appare oggettivamente di difficile compatibilità con la norma legislativa, la quale ha individuato un unico criterio di determinazione del tasso soglia, come riconosciuto dalla sentenza della Suprema Corte 9 gennaio 2013 n. 350….”.

Il provvedimento in commento toglie di mezzo qualunque dubbio ingenerato dalla Banca d’Italia con la nota circolare del 3/7/13, a più livelli in dottrina, con conseguente spreco di fiumi di articoli e commenti oltre che migliaia di ore di conferenze in tutto il Paese.

 

Centro Anomalie Bancarie
Redazione