Corte d’Appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, 27 febbraio 2023, n. 86, Pres. Genoviva, Rel. Calabrese

Conto corrente – ante 1992 – prova affidamento – assenza forma scritta

“L’appello merita un parziale accoglimento, dovendosi tenere conto nell’accertamento del saldo finale (diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice che ha presunto la natura ripristinatoria di tutte le rimesse) delle rimesse aventi natura solutoria, ossia di quei pagamenti eccedenti rispetto a quelli necessari al ripristino della c.d. provvista, che, essendo intervenuti prima dei dieci anni anteriori alla notifica dell’atto di citazione (primo atto di messa in mora), sono ormai irripetibili perché prescritti.

Tale decisione, ovviamente, presuppone la piena rilevanza giuridica dell’affidamento concesso alla ditta correntista, pur in assenza di forma scritta, perché non necessaria tenuto conto del tempo di accensione del conto corrente (acceso in data 1989 ed estinto in data 2011), tenuto conto della assoluta mancanza di richieste di rientro da parte della banca, della applicazione di tassi differenti rispetto a poste passive rientranti nel fido e eccedenti lo stesso, e delle specifiche indicazioni esistenti negli estratti conto e dei riassunti scalari.”

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