Tribunale di Taranto, 26 marzo 2024, n. 956, Est. Pensato

Conto corrente – cms – anatocismo – prescrizione – individuazione tipologia rimesse – utilizzo saldo rettificato

“(…) ai fini della verifica della natura usuraria degli interessi debitori pattuiti, va escluso il conteggio della Commissione di Massimo Scoperto. Le modalità della relativa pattuizione, riportate sia nel contratto di conto corrente che nelle successive aperture di credito di cui si è detto, rendono indeterminato il relativo ammontare non essendo indicato né l’esatto importo su cui calcolarle né la periodicità del calcolo, con conseguente nullità della pattuizione per indeterminatezza dell’oggetto. Per tale ragione l’addebito in conto di tale commissione non è dovuto

(…)

Per la individuazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie vanno, inoltre, applicati i principi espressi dalla Suprema Corte nel suo più recente orientamento, inaugurato da Cass. civ. n. 9141/2020 e poi consolidatosi con Cass. civ. n. 3858/2021, Cass. civ. n. 7721/2023 e, da ultimo, ribadito da Cass. civ. n. 5064/2024, secondo cui al fine di stabilire tale natura, onde accertare la prescrizione del diritto alla ripetizione di somme indebitamente versate, occorre prima eliminare dal conto tutte le somme non dovute per poi verificare la effettiva natura delle rimesse annotate in conto.”

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