Cassazione Civile, 26 febbraio 2024, n. 5064, Pres. Di Marzio, Rel. Terrusi (ordinanza)

Conto corrente – prescrizione – oneri probatori – estratti conto parziali – anatocismo post 2000

“(…) la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve esser preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla banca.

Altrimenti non ha senso discorrere di versamenti in funzione solutoria.

(…)

Ne segue che dinanzi a documenti esibiti dal correntista e provenienti dalla banca è ben possibile ricostruire l’effettività del saldo finale partendo da questi, e anche movendosi mediante elaborazioni tecniche dei dati emergenti dagli scalari

(…)

La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”.

Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece – come capziosamente pretende la ricorrente – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione.”

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