Cassazione Civile, 20 marzo 2024, n. 7412, Pres. Marulli, Rel. Falabella (ordinanza)

Derivati – IRS – qualifica promotore finanziario – alea razionale – scenari probabilistici – costi impliciti – nullità

“(…) la caducazione dei contratti di swap trova comunque riscontro: non solo per essere stati conclusi – come si è visto – senza l’intervento di promotori finanziari, ma anche per la nullità strutturale da cui erano affetti i detti negozi.

In proposito, quanto osservato dal Giudice del gravame con riguardo alla doverosa rappresentazione del rischio dipendente dal derivato e alla correlativa necessità che i contratti recassero menzione di alcuni dati, tra cui i costi impliciti e il mark to market, si mostra corretto. Come hanno precisato le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di interest rate swap, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi: accordo che investe il mark to market, ossia il costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all’operazione è disposto a subentrarvi, ma che deve estendersi agli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (…)”.

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