Tribunale di Mantova, 25 febbraio 2024, Est. Arrigoni (ordinanza)

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – esternalizzazione recupero credito – subservicer non iscritto all’albo

“(…) il Servicer può a propria volta delegare lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo a un soggetto non iscritto all’albo (cd. Subservicer);

che nel caso in esame ci si trovi di fronte proprio a una operazione di esternalizzazione dell’attività di recupero crediti ceduti in blocco, effettuata da un Servicer (M), regolarmente iscritto all’albo di cui all’art. 106 tub, a un Subservicer (B0. ora B), circostanza desumibile dall’avviso di cessione sopra richiamato e peraltro neppure contestata ex art. 115 c.p.c. da parte opponente all’esito della costituzione di controparte;”

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