Cassazione Civile, 28 febbraio 2024, n. 5250, Pres. De Chiara, Rel. Valentino (ordinanza)

Mutuo ipotecario – risanamento posizioni pregresse – erogazione parziale – inefficacia

“(…) la Corte d’appello ha (correttamente) accertato che, pur essendo intenzione della mutuataria destinare la somma mutuata al risanamento del gruppo, tuttavia la mutuataria stessa riservava a sé le relative modalità e tempi, mentre la banca aveva proceduto direttamente all’estinzione delle passività delle società del gruppo senza alcuna autorizzazione della mutuataria, alla quale dunque non poteva dirsi che avesse messo a disposizione l’intera somma mutuata; con la conseguenza che il mutuo, in relazione a tale somma, non si era perfezionato, onde non poteva neppure essere posto a base, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., di una esecuzione coattiva.”

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