Tribunale di Caltanissetta, 13 febbraio 2024, Est. Gambino

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – pubblicazione G.U. – carenza legittimazione attiva cessionaria

“(…) a fronte dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre l’estratto della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l’avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in modo circostanziato che il credito di cui si controverte sia compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, ciò in quanto una cosa è l’avviso di cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (…)”

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