Cassazione Civile, 27 dicembre 2023, n. 36026, Pres. Di Virgilio, Rel. Trapuzzano

Mutuo fondiario – contratto di finanziamento a valle – contratto di provvista a monte – tasso d’interessi – contratti di finanziamento, con la previsione di clausole di remunerazione collegate a parametri o indici (c.d. indicizzazione) – determinatezza

“(…) la convenzione regolativa degli interessi faceva rinvio alle condizioni praticate in un contratto presupposto, di cui – a titolo esemplificativo – sono state emarginate le condizioni-base, senza che i mutuatari abbiano potuto verificare l’effettiva natura dei patti oggetto del rinvio, per difetto di allegazione del contratto prodromico evocato: sicché, ai sensi del disposto dell’art. 1284, terzo comma, c.c., il tasso non risultava determinabile e controllabile, in spregio alla necessità che la convenzione abbia, sul punto, un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse.

Senonché, qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo, ai fini della sua precisa individuazione, il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022).

Nella fattispecie, secondo le lineari argomentazioni espresse dal giudice di merito, il tasso d’interesse del contratto di mutuo non è stato espresso in modo univocamente chiaro nel testo negoziale: qualsiasi combinato di clausole che non realizzi tale trasparenza determina, per l’effetto, la nullità della pattuizione sul tasso di interesse ultra-legale.”

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