Tribunale di Massa, 12 ottobre 2023, Est. Provenzano

Mutuo – capitalizzazione composta – TEG – inclusione onere anatocistico – usura

“In definitiva, ove non si voglia adottare, ai fini del vaglio antiusura, la formula dell’ammortamento “alla francese” in regime di capitalizzazione semplice e si intenda, piuttosto, utilizzare quella di Banca d’Italia (elaborata in regime composto), in linea con la formula allegata alla Direttive U.E. e recepita nel nostro Paese con la L. n. 142/1992, pur tenendo fede al principio per cui il regime finanziario legittimo nell’ordinamento nazionale per il calcolo degli interessi è quello cd. lineare (ex art. 821 comma 3 c.c.), “l’importo dell’onere implicito consistente nel “differenziale di regime” – id est la differenza tra le rate costanti determinate (ceteris paribus) applicando l’uno o l’altro regime – “va periodicamente prelevato da tale accantonamento” per “integrare” la rata che risulterebbe adottando il regime lineare e per versarla (in tale ammontare maggiorato) al finanziatore; in modo che tale “accantonamento” “andrà in esaurimento esattamente al termine del rimborso del prestito”. (…) In definitiva, se si intende valutare l’effettivo costo globale del prestito (in conformità alla funzione propria del T.E.G. previsto dall’art. 644 comma 4 c.p.), occorre necessariamente considerare anche il costo rappresentato dall’anatocismo di tipo “genetico” (vale a dire indotto dall’impiego del regime composto nell’elaborazione della rata costante); se così non fosse, l’aliquota del tasso reale (o effettivo) calcolata con il principio di equità del regime composto senza tenere conto del costo dell’anatocismo di tipo “genetico” non rappresenterebbe più una misura globale del costo del finanziamento, in quanto non considererebbe tutti i costi “collegati” all’operazione, in contrasto con la voluntas legis.”

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